Credo occorra domandarsi chi sia la vittima nell’ambito del processo, non dimenticando che il codice di rito di procedura penale, sino agli ultimi anni, neppure la nominava, e tantomeno ne detta una definizione.
Il codice dedica un proprio Titolo alla persona offesa dal reato, ma alla vittima del crimine non dedica neppure un articolo.
E’ possibile spiegare la scelta sostenendo che la “vittima” del crimine è lo Stato, il cui ordine è stato violato dal reato, ma questa motivazione non mi pare appagante.
Potremmo allora forse meglio utilizzare la distinzione dicendo che la vittima è chiunque subisce un pregiudizio dal reato, non solo chi è individuato dalle norme penali quale persona offesa.
Certo la vittima primaria delle lesioni personali è chi le subisce, e molti altri esempi possono farsi. Ma credo che le vittime del reato e/o del processo siano numerose e talora neppure le identifichiamo, nel processo penale come in quello civile.
Le Vittime individuate come coloro che hanno subito un trauma in conseguenza del reato sono esposte alla c.d. vittimizzazione secondaria, “ovvero al patimento di un nuovo trauma indotto dal processo e connesso alla riedizione del ricordo”.
La vittimizzazione primaria dipende dal trauma conseguente al reato, mentre la vittimizzazione c.d. secondaria dipende dal trauma conseguente allo svolgimento del procedimento penale e del processo.
Dobbiamo farci carico come società civile di assicurare la miglior tutela alle “vittime” del reato in senso lato, persone offese e testimoni.
Sappiamo bene che il procedimento penale è spesso assai lungo, e la vittima del reato non solo può perdere interesse alla definizione del giudizio, se pure vi si arriva, ma può anche sentirsi abbandonata da uno Stato che promette tutela e non la assicura in tempi ragionevoli.
In effetti alla persona offesa è notificato il rinvio a giudizio, talora dopo anni da quando è rimasta vittima del reato, ma le indagini preliminari hanno termini ben più brevi. Perché alla persona offesa non è notificato l’avviso di cui al 415 bis c.p.p.?
Lo stesso concetto che la vittima del reato possa essere “risarcita” merita di essere abbandonato.
Dobbiamo allora abituarci a parlare di riparazione nel danno, perché non è solo una questione di soldi ma pure, ad esempio, di assistenza, di solidarietà, anche perché alla vittima di un reato grave non può assicurarsi un risarcimento per equivalente; quale che sia il “risarcimento” in denaro che riusciremo a garantirle, una cicatrice rimarrà per sempre.