Nel convegno “INTERNET E MINORI: abusi e tutele” organizzato dai LIONS di Porto San Giorgio-Fermo tenutosi nella splendida location del Teatro Comunale il 10 giugno 2011 sono intervenuta sul tema “Diffamazione on line, cyberstalking e cyberbullismo”, patrocinando l’evento con Giuristi & Diritto.
Voglio soffermarmi sulla diffamazione on line.
Va detto che l’uso di internet ha consentito la concretizzazione di comportamenti delittuosi dannosi per i diritti e gli interessi degli individui con effetti negativi dovuti alla rapidità delle comunicazioni in rete, all’astrattezza dei dati informatici, all’anonimato dietro cui la persona che le effettua può nascondersi, all’attivazione della comunicazione con una minima tecnologia da ogni luogo.
Le nuove tecniche di comunicazione rientrano a pieno titolo, come quella orale, epistolare, a mezzo stampa e radiotelevisiva nella nozione di “ogni altro mezzo di diffusione” ex art 21 Cost e art 10 Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.
I siti internet non hanno alcuna correlazione con la collocazione fisica della persona che li ha predisposti; il sito individua infatti la macchina e non il suo utilizzatore; sappiamo che i domain names non identificano un luogo geografico; inoltre il protocollo HTTP, standard della comunicazione via Internet, consente di effettuare ipertesti con pagine web diverse, collegate tra loro attraverso links o frames.
Vi sono poi quelle forme di comunicazione tipiche del mondo internet, come le chat line, ove il reato si atteggerà come ingiuria o diffamazione a seconda delle modalità concrete di gestione dei rapporti intersoggettivi: se la comunicazione interviene in una sorta di “stanza privata” tra due soggetti, coincide con una chiacchierata tra amici presenti e si avrà ingiuria; se invece si tratta di una chat line aperta a molte persone, la capacità divulgativa aumenta ed in genere l’agente ne è perfettamente conscio, e ciò rende possibile la configurazione del reato di diffamazione.
I telefoni cellulari di ultima generazione consentono di inviare tramite MMS fotografie e filmati. La questione è delicata perché il cellulare, strumento molto più utilizzato rispetto ad una telecamera o una macchina fotografica, è uno strumento che può più facilmente catturare immagini ad insaputa della persona ripresa.
La possibilità di inserire in tempo reale sulla grande rete fotografie scattate sul momento e ad insaputa della persona ripresa costituisce una nuova e assai subdola forma di aggressione al diritto soggettivo all’immagine, con notevoli possibilità, per evidenti motivi, di travalicare nel contesto di lesione della riservatezza, dell’identità personale, e finanche dell’onore e della reputazione (per non parlare dei profili concernenti materiale illecito relativo a minori).
La normativa di settore non si attaglia al recente contesto tecnologico concepito per regolamentare mezzi di comunicazione del pensiero meno sofisticati e complessi rispetto a quelli telematici, dando luogo a lacune normative e difficoltà applicative.
L’impiego di internet per la particolare attitudine a diffondere il pensiero connaturato allo strumento tecnologico, giustifica l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più severo ex art 593 terzo comma cod. pen. rispetto a quello previsto per la diffamazione semplice.
Sarebbe auspicabile, dunque, l’intervento del legislatore vista l’incertezza giuridica in cui naviga il sistema telematico.